Progressioni verticali: il Comune condannato per discriminazione indiretta di genere

Sentenza Tar Progressioni Verticali

Il TAR Lombardia, con una recente decisione, ha condannato il Comune di Milano per discriminazione indiretta di genere nei confronti delle lavoratrici donne.

Il TAR ha infatti annullato i provvedimenti con cui il Comune, in occasione delle cosiddette “progressioni verticali”, ha deciso di valutare in misura ridotta, in termini di esperienza acquisita, gli anni di lavoro part-time.

La decisione del TAR è motivata dal fatto che, quando negli avanzamenti di carriera si introducono meccanismi che penalizzano chi lavora part-time, nei fatti si stanno penalizzando le lavoratrici donne.

È infatti statisticamente provato che sono in maggioranza le donne a lavorare a tempo parziale, il più delle volte costrette dalla necessità di conciliare l’impegno lavorativo con quello famigliare di cura dei figli piccoli o dei genitori anziani.

Questa situazione – come sappiamo – è molto diffusa anche nel nostro ente.
Il Comune dovrà dunque tener conto di questa decisione nei bandi per le prossime progressioni verticali.

Anche le organizzazioni sindacali che, per superficialità o approssimazione, hanno accettato l’impostazione discriminatoria dell’Amministrazione comunale, devono cogliere questa occasione per sviluppare una seria riflessione sui modi più concreti ed efficaci per tutelare i diritti delle donne lavoratrici.

Questa vicenda ci insegna infine che non dobbiamo accogliere passivamente le decisioni dell’Amministrazione comunale ma valutarle criticamente e – quando necessario – contestarle, sia sul piano sindacale che su quello legale.

Chi volesse il testo integrale della decisione del TAR e pensasse di poter utilizzare questo precedente per aprire una propria vertenza individuale, può scrivere a prendiamolaparola@yahoo.it

Ci riferiamo in particolare a chi non ha superato le ultime progressioni verticali in quanto, lavorando part-time, ha ricevuto un punteggio ridotto alla voce “esperienza acquisita”.

Adl Cobas – Sial Cobas – Slai Cobas

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