Il caso: una lavoratrice con part-time verticale contestava con vertenza giudiziaria la riduzione da 3 a 2 dei giorni di permesso mensile riconosciuti dall’articolo 33 comma 3 L. 104/92 per i familiari di portatori di handicap in situazione di gravità. La ricorrente, dipendente con part-time verticale. Sia in primo che in secondo grado i giudici di merito le hanno dato ragione.
Sia il datore di lavoro che l’Inps ricorrevano in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Trento. In particolare, l’ente di previdenza confutava l’affermazione della Corte, laddove la stessa precisava che la riduzione dell’importo in funzione del minor numero di ore di lavoro, sancita dall’articolo 4 del Dlgs. 61/2000, riguardava solamente il trattamento economico del lavoratore part-time, oltre a retribuzione feriale, malattia ordinaria e professionale, infortuni, maternità, con esclusione appunto dei permessi L. 104.
La Suprema Corte con sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018 ha ritenuto infondato il ricorso dell’Inps. Viene così affermato il diritto a 3 giorni al mese di permesso per assistere un familiare con handicap grave, anche nel caso in cui il richiedente sia un dipendente a tempo parziale.
Nello specifico gli ermellini hanno ricordato che il permesso mensile di cui alla Legge 104/92, costituisce “espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave”.
Viene sottolineato che i permessi sono a carico dell’Inps, che garantisce anche la copertura ai fini della pensione. Afferma la Cassazione, si tratta “di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’articolo 2 della Costituzione che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo”.
Considerata la sua importanza, per i motivi di cui sopra, la Suprema Corte qualifica l’istituto dei permessi mensili come un diritto non comprimibile e da riconoscersi in egual misura a prescindere dal monte ore del dipendente.
Non solo, la Cassazione, rievocando un principio utilizzato in altre sentenze, ha escluso che la fruizione di 3 giorni al mese di permesso ex L. 104 a fronte di un part-time verticale (come quello in esame) con orario 8,30 – 14,30 per 4 giorni alla settimana, costituisce “un irragionevole sacrificio per la parte datoriale”.